(massima n. 1)
... Ai fini della rilevanza della confondibilitą delle denominazioni sociali, alla stregua dell'art. 2564 c.c., inoltre, non devono considerarsi tanto le attivitą svolte in concreto dalle societą che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialitą fra di esse, desumibile dall'oggetto sociale, quale espressione dell'ambito complessivo di attivitą che le societą, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato di riferimento. (Fattispecie nella quale una societą richiedeva tutela in base all'anterioritą dell'uso della denominazione «Tranceria ligure» nei confronti di altra, operante nella medesima Regione ed in un settore merceologico similare, che utilizzava la medesima denominazione, poi modificata in «Nuova tranceria ligure» nell'affermare il principio suindicato, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la ritenuta confondibilitą delle denominazioni, anche con la modifica apportata dalla seconda societą, con la conseguente inibizione a quest'ultima dell'uso del termine «ligure»).