(massima n. 1)
Ai fini della valutazione della possibilitą di confusione tra le denominazioni di due societą, alla stregua dell'art. 2564 c.c., per l'oggetto delle imprese ed il luogo in cui esse sono esercitate, non č necessario prendere in considerazione le attivitą effettivamente svolte dalle societą, essendo sufficiente il rapporto fra i rispettivi oggetti sociali, risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicitą; l'oggetto sociale costituisce, infatti, non solo la sfera di azione tecnica della societą, ma anche l'esteriorizzazione della sua potenzialitą espressiva ed espansiva, immediatamente percepibile da tutti i soggetti che entrino in rapporto con essa, in forma negoziale o concorrenziale.