(massima n. 1)
In tema di affitto di azienda, il mero fatto che l'affittuario dopo la scadenza del contratto non abbia restituito l'azienda al locatore, ed abbia continuato egli stesso a gestirla, può determinare l'insorgere di responsabilità dell'affittuario per violazione dello specifico obbligo di restituzione, ma non comporta violazione del divieto di concorrenza stabilito dal penultimo comma dell'art. 2557 c.c. (estensivamente interpretato nel senso che il divieto di concorrenza, oltre che a carico del locatore dell'azienda, sussiste anche a carico dell'affittuario dopo la scadenza del contratto di affitto), essendo tale ultima violazione configurabile solo dopo l'avvenuta restituzione dell'azienda al locatore.