(massima n. 1)
Poiché, secondo quanto risulta dal disposto dell'art. 2557 primo comma c.c., la violazione del divieto di concorrenza non richiede un danno effettivo o una effettiva concorrenza, essendo sufficiente un danno potenziale per conseguire la risoluzione del contratto o l'inibitoria, l'accertamento di tale violazione non č correlato necessariamente alla verificazione concreta del danno, il quale, comunque, se accertato, dą luogo alla condanna al risarcimento dell'autore di esso.