(massima n. 1)
In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell'impresa, la causa del primo č ravvisabile nello scambio tra l'apporto dell'associato all'impresa dell'associante ed il vantaggio economico che quest'ultimo si impegna a corrispondere all'associato medesimo. Non costituiscono elementi caratterizzanti del contratto, invece, sia la partecipazione alle perdite, atteso che l'associato che lavori in un'impresa con risultati negativi comunque č soggetto in senso lato ad un rischio economico, sia la mancanza dell'effettivitą di controllo da parte dell'associato sulla gestione dell'impresa, posto che diversamente si desume dall'art. 2552, comma terzo, cod. civ., sia la circostanza che la partecipazione possa essere commisurata al ricavo dell'impresa anziché agli utili netti, in quanto l'art. 2553 cod. civ consente alle parti di determinare la quantitą della partecipazione dell'associato agli utili.