(massima n. 1)
In tema di associazione in partecipazione, il rendimento del conto non è l'unico, né il principale adempimento dovuto dall'associante all'associato; sicché, il mancato rendimento del conto non comporta, necessariamente e qualunque sia concretamente la sua importanza, la risolvibilità del contratto, trovando applicazione il criterio dell'art. 1455 c.c. (La Suprema Corte ha così confermato la sentenza che, valutati gli addebiti mossi all'associante alla luce del complessivo comportamento delle parti, era pervenuta alla conclusione che, nell'economia generale del rapporto, la tenuta di una contabilità incompleta ed il mancato formale invio dei rendiconti annuali non rappresentavano inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per responsabilità dell'associante).