(massima n. 1)
Nel contratto di associazione di partecipazione l'autonomia che, di regola, si accompagna alla titolarità esclusiva dell'impresa e della gestione da parte dell'associazione trova limitazione sia nell'obbligo del rendiconto ad affare compiuto o del rendiconto annuale della gestione che si protragga per più di un anno (art. 2552, comma terzo, c.c.), sia, in corso di durata del rapporto, nel dovere generale di esecuzione del contratto secondo buona fede che si traduce nel dovere specifico di portare a compimento l'affare o l'operazione economica entro il termine ragionevolmente necessario a tale scopo. Ne consegue che, alla stregua dei principi generali sulla risoluzione dei contratti sinallagmatici per inadempimento — applicabili all'associazione in partecipazione — l'inerzia o il mancato perseguimento da parte dell'associante dei fini, cui l'attività d'impresa o di gestione dell'affare è preordinata determina inadempimento quando, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, si protragga oltre ogni ragionevole limite di tolleranza e può, perciò, dar luogo all'azione di risoluzione del contratto secondo le regole indicate negli artt. 1453 e 1454 c.c.