(massima n. 1)
Con riguardo ad una cooperativa edilizia che abbia esaurito l'attivitā di costruzione e di assegnazione degli alloggi, realizzando cosė completamente il proprio scopo sociale, č invalido il recesso da parte di tutti i soci, costituendo esso un espediente per eludere le disposizioni degli artt. 2448, primo comma, n. 2, e 2449 ss. c.c., richiamati per le cooperative dal successivo art. 2539, che prevedono, nel caso di conseguimento dell'oggetto sociale, lo scioglimento e la messa in liquidazione della societā.