(massima n. 1)
In tema di separazione di coniugi, mentre spetta al tribunale, quale giudice di cognizione, di provvedere all'ordine di pagamento a terzi che una parte della somma da essi dovuta «all'obbligato» all'assegno di mantenimento, sia versata direttamente agli aventi diritto (art. 156, sesto comma, c.c.), sempre che sia stata pronunciata la separazione tra i coniugi e sia stato accertato l'inadempimento del debitore agli obblighi derivanti dalla pronuncia della separazione, la procedura esecutiva, promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, in forza del provvedimento emesso dal presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale tra coniugi a norma dell'art. 708, terzo comma, c.p.c., appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione.