(massima n. 1)
In presenza di una clausola dello statuto di una societā cooperativa che attribuisca al socio il diritto di recesso, ma che condizioni l'efficacia del recesso stesso all'apprezzamento da parte del consiglio d'amministrazione della cooperativa delle ragioni indicate dal socio, il comportamento di tale organo sociale, che ometta per lungo tempo di esaminare la domanda di recesso, limitandosi ad invocare la mancata previsione all'uopo di un termine essenziale, comporta la violazione dei principi della correttezza e della buona fede (art. 1375 c.c.), cui č soggetta l'attuazione anche del contratto sociale, e giustifica, quindi, la risoluzione del rapporto.