(massima n. 1)
Il consiglio d'amministrazione di una società cooperativa, pur avendo il potere di annullare d'ufficio le proprie delibere affette da un vizio originario, non può unilateralmente revocare una deliberazione di accettazione delle dichiarazioni di recesso presentate da alcuni soci, poiché detta accettazione, con la quale si attua il controllo della sussistenza dei presupposti del recesso, si inserisce in una fattispecie complessa di natura negoziale, con la conseguenza che il ritiro unilaterale della deliberazione comporterebbe la violazione del vincolo contrattuale.