(massima n. 1)
L'articolo 2526, comma secondo c.c. sulla efficacia del recesso del socio differita, se tempestiva, a chiusura esercizio, o, se intempestiva, a chiusura dell'esercizio successivo, č previsione privatistica formulata nell'esclusivo interesse della societā e, non afferendo l'ordine pubblico, derogabile da clausola statutaria.