(massima n. 1)
Il presidente di una societā cooperativa ha la capacitā di compiere attivitā negoziale per conto della societā stessa (nella specie, trattavasi dell'accettazione della domanda di entrare a far parte della cooperativa), salvo che diversamente non risulti dallo statuto o dall'atto costitutivo, atteso che, sebbene l'art. 2525 c.c., in materia di cooperative s.r.l., disponga che l'ammissione di un nuovo socio č fatta con delibera degli amministratori su domanda dell'interessato, tuttavia in forza del precedente art. 2384 (in materia di societā per azioni), al quale l'art. 2516 (sulle cooperative) rinvia, gli amministratori che hanno la rappresentanza della societā tra i quali, in mancanza di diversa statuizione dell'atto costitutivo o dello statuto, deve ricomprendersi principalmente il presidente della cooperativa possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.