(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunitą che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell'adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneitą del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolaritą del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalitą proprie dell'assegno di mantenimento.