(massima n. 1)
Il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 sesto comma c.c. è provvedimento di natura non cautelare in quanto a differenza del sequestro conservativo, presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e non richiede il periculum in mora, bensì solo l'inadempienza; detta «inadempienza» non si configura soltanto in caso di mancato versamento dell'assegno di mantenimento, ma anche nel caso di inadempimento all'obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale imposto dal giudice ai sensi del quarto comma del citato art. 156, ed altresì nel caso d'inottemperanza ad eventuali prescrizioni della separazione consensuale volte a garantire l'osservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento nella misura concordata, prescrizioni che, in tali termini, sono equiparabili all'obbligo di prestare idonea garanzia eventualmente imposto dal giudice che pronunzia la separazione giudiziale. (Nella specie, la separazione consensuale prevedeva l'obbligo per il marito di corrispondere il 75 per cento del reddito netto di tutte le partecipazioni societarie, nonché il divieto di cedere a terzi i titoli azionari senza il consenso della moglie; la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di sequestro ex art. 156 c.c. sostenendo che il marito, pur avendo alienato i titoli societari così violando le prescrizioni della separazione, non si era reso inadempiente all'obbligo di mantenimento).