(massima n. 1)
In materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, Sri), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, primo comma, c.c., in virtù del quale nella Srl, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio fatta eccezione nel caso disciplinato dall'art. 2497, secondo comma c.c., con conseguente inapplicabilità alla società consortile R1 dell'art. 2615, secondo comma, c.c. che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio salvo che la responsabilità dei consorziati consortile sia prevista da specifiche norme, come nel caso di società consortile Rl appaltatrice di lavori pubblici (artt. 21, legge n. 584 del 1977; art. 23, comma settimo, D.L.vo n. 406 del 1991; art. 13, comma secondo, legge n. 109 del 1994). (Fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile la disciplina stabilita dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6).