(massima n. 1)
Il coniuge separato, che venga mantenuto da chi convive con lui more uxorio con corresponsioni spontanee e continue e non elargizioni saltuarie, non ha diritto di percepire gli alimenti dall'altro coniuge, difettando il suo stato di bisogno; il suo diritto agli alimenti si trova, infatti, in stato di quiescenza per tutto il tempo che il convivente provveda al suo mantenimento.