(massima n. 1)
La responsabilitą risarcitoria dell'amministratore di una societą di capitali nei confronti dei soci e dei terzi non č in alcun modo dipendente, sul piano logico, da quella, di natura contrattuale, eventualmente fatta valere nei confronti della societą, cosi come questa seconda non presuppone l'accertamento di quella; ne consegue che, promossa una causa in primo grado nei confronti sia dell'amministratore che della societą, e deceduto nelle more l'amministratore, la mancata integrazione del contraddittorio, in grado di appello, relativamente ad uno degli eredi di questo, non si traduce in conseguente inammissibilitą del gravame proposto contro la societą, non configurandosi una situazione di inscindibilitą delle cause, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.