(massima n. 1)
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di societā, a norma dell'art. 2395 c.c., il terzo (o il socio) č legittimato, anche dopo il fallimento della societā, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall'art. 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della societā, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.