(massima n. 1)
Il socio di una societā di capitali č titolare, giā prima che divenga esigibile il suo diritto alla quota di liquidazione, di una situazione giuridica direttamente tutelata, avente ad oggetto innanzi tutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della societā ed alla propria partecipazione al libero svolgimento dell'attivitā negoziale di essa e delle operazioni sociali. (Nel caso di specie, la C. S. ha cassato la sentenza impugnata, la quale - a fronte della domanda risarcitoria proposta dal socio per gli illeciti commessi, in concorso fra loro, dagli altri soci e dall'amministratore di una societā a responsabilitā limitata,.consistenti nella falsificazione delle scritture sociali, nella distruzione del libro dei soci e nella sostituzione dello stesso con un nuovo libro attestante falsamente la titolaritā delle quote in capo ai soci - aveva omesso di individuare esattamente l'evento di danno lamentato, considerato unitariamente come risultato della condotta concorrente degli autori dell'illecito, e di accertare se tale evento fosse lesivo della situazione giuridica soggettiva del socio direttamente tutelata in capo allo stesso, come sopra individuata).