(massima n. 1)
In tema di assegno di mantenimento, nel rapporto fra coniugi separati, il principio, secondo il quale il relativo obbligo insorge dalla data della domanda dell'avente diritto (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'art. 445 c.c.), riguarda l'an debeatur, ma non interferisce sulla necessitą di determinare il quantum tenendo conto dei mutamenti eventualmente sopravvenuti nelle condizioni economiche dei coniugi (anche per effetto della svalutazione monetaria) fino alla data della decisione, né quindi sulla fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui detti mutamenti si siano verificati.