(massima n. 1)
In base al combinato disposto degli artt. 2364, comma primo, n. 3, e 2389, comma primo, c.c. (nel testo anteriore alla riforma attuata dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie ratione temporis), la determinazione del compenso degli amministratori di societā per azioni č rimessa in primo luogo all'atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all'assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l'assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello giā previsto dallo statuto sociale, a nulla rilevando che quest'ultimo sia eventualmente stabilito nella forma aleatoria della partecipazione agli utili.