(massima n. 1)
In tema di compenso in favore dell'amministratore di una societą di capitali, che abbia agito come organo, legato da un rapporto interno alla societą, e non nella veste di mandatario libero professionista, la facoltą dell'amministratore di insorgere avverso una liquidazione effettuata dall'assemblea della societą in misura inadeguata, per chiedere al giudice la quantificazione delle proprie spettanze, viene meno, vertendosi in materia di diritti disponibili, qualora detta delibera assembleare sia stata accettata e posta in esecuzione senza riserve.