(massima n. 1)
In tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui l'assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda trova applicazione quando a quella data sussistevano in concreto i correlativi presupposti. Ove, invece, le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell'un coniuge o della capacitā economica dell'altro, il giudice č tenuto a fissare la decorrenza dell'assegno di mantenimento con riguardo a tale momento.