(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, consistente in una prestazione che non si esaurisce nello stretto necessario per la sopravvivenza, ma comprende tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla sua posizione economico-sociale, va determinato, nel suo ammontare, sulla base di una valutazione correlativa della situazione dei coniugi, nei limiti dell'insufficienza dei mezzi di cui disponga l'avente diritto, ed in proporzione delle sostanze dell'obbligato. Pertanto, anche la variazione delle condizioni di uno soltanto dei coniugi può giustificare l'accoglimento di una richiesta di modificazione di detto ammontare, previo rinnovo di quella valutazione comparativa.