(massima n. 2)
Qualora l'assegno di mantenimento sia stato fissato, in sede di separazione consensuale dei coniugi, con l'espressa previsione di una sua maggiorazione in correlazione dell'eventuale sopravvenienza di svalutazione monetaria, la domanda diretta a conseguire tale adeguamento, per il concreto verificarsi della svalutazione, non può essere contrastata in base alla mera allegazione del godimento di nuovi redditi da parte del coniuge beneficiario (nella specie, per attività lavorativa), ove non si deduca e dimostri che il confronto fra le rispettive situazioni patrimoniali in atto, rispetto a quelle esistenti al momento della separazione consensuale, sia caratterizzato da un deterioramento in danno del coniuge obbligato, ostativo all'adeguamento medesimo.