(massima n. 1)
Il gruppo di imprese non costituisce un soggetto giuridico o comunque un centro di interessi autonomo rispetto alle societą collegate e, pertanto, anche ai fini della responsabilitą degli amministratori quando manchi la prova di un accordo fra le varie societą, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalitą comune e ulteriore va valutato il comportamento che la legge e l' atto costitutivo impongono rispetto alla societą di appartenenza, talché essi rispondono verso la medesima societą dell'inosservanza dei loro doveri, senza che sia possibile compensare, in una valutazione globale del loro comportamento, il pregiudizio cagionato a quest'ultima, per effetto di mala gestio, col corrispondente vantaggio di altra societą del gruppo.