(massima n. 1)
In tema di «gruppi» di societą collegate tra loro in senso economico e dirigenziale (ma non anche sotto il profilo giuridico), la validitą di atti (nella specie, fideiussione) compiuti dall'organo amministrativo di una di esse in favore di altra ad essa collegata č condizionata all'esistenza di un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile in capo alla societą agente, non potendosi, per converso, predicare la legittimitą di atti che, favorendo le societą collegate, non rivestano alcun interesse, fuoriescano completamente dall'oggetto sociale, o addirittura pregiudichino la societą operante. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cosģ confermato la sentenza del giudice di merito che aveva sancito la validitą di una fideiussione concessa da una societą a responsabilitą limitata in favore di societą ad essa collegata, rinvenendo, nell'atto fideiussorio, gli estremi dell'interesse giuridicamente apprezzabile e della congruenza con gli scopi sociali della concedente).