(massima n. 1)
Il vincolo di controllo, derivante dalla spettanza ad una societą della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea di un'altra societą, non determina di per sč la responsabilitą della partecipante per le obbligazioni assunte dalla partecipata, all'uopo occorrendo un quid pluris come quando risulti la mera apparenza o comunque il superamento della distinta soggettivitą dei due enti, con la sostanziale unicitą della conduzione dell'attivitą imprenditoriale nel suo complesso o dello specifico rapporto produttivo di quelle obbligazioni.