(massima n. 1)
In tema di separazione personale, l'assegno, che venga cumulativamente fissato a carico di un coniuge per sopperire alle esigenze dell'altro coniuge e del figlio minore a quest'ultimo affidato, non può essere ridotto per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di detto figlio, occorrendo che il debitore deduca e dimostri la ricorrenza di una delle situazioni che escludono il persistere dell'obbligo di mantenimento della prole dopo la maggiore età (capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale, sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari, colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorative, ecc.).