(massima n. 1)
L'accordo dei coniugi in sede di separazione consensuale, che l'assegno di mantenimento venga in futuro adeguato automaticamente all'eventuale deprezzamento della moneta, non svincola il meccanismo del mutamento dalle condizioni patrimoniali dei coniugi stessi e non implica quindi il permanere del rapporto proporzionale tra reddito del coniuge tenuto al pagamento dell'assegno e l'ammontare di questo esistente al momento dell'accordo svincolato da ogni valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali.