(massima n. 1)
Anche in tema di separazione consensuale, l'ammontare dell'assegno di mantenimento deve ritenersi soggetto alla clausola implicita del rebus sic stantibus; con la conseguenza che il giudice può e deve disporne la modifica quando l'equilibrio economico risultante dai patti della separazione risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in quella sede.