(massima n. 1)
In tema di società in accomandita semplice, qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l'art. 2323, secondo comma, c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), alla stregua della persistente presenza della compagine sociale di detto accomandatario, ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.