(massima n. 1)
Nella liquidazione dell'assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, ai sensi dell'art. 156 c.c., la fissazione di criteri di adeguamento automatico, per compensare il deterioramento della posizione del titolare per effetto del fenomeno inflattivo, č consentita, in difetto di accordo delle parti, solo ove ricorrano sicuri e specifici elementi per stabilire in anticipo gli effetti della svalutazione sulle rispettive condizioni economiche delle parti stesse.