(massima n. 1)
Con riguardo alla societą in accomandita semplice la mancanza dell'autorizzazione del socio accomandante prevista nell'atto costitutivo per il compimento di determinati atti da parte del socio accomandatario amministratore e, pił in generale, l'inosservanza, da parte di questo, di quanto stabilito dal socio accomandante in virtł dei poteri a lui attribuiti dall'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2320 c.c., pub essere solo fonte di responsabilitą del socio accomandatario amministratore nei confronti del o dei soci accomandanti ma non incide, trattandosi di limitazioni attinenti ai rapporti interni, sulla validitą del contratto stipulato con i terzi dal socio accomandatario, al quale spetta pur sempre il potere rappresentativo della societą, neppure se nel contratto sia richiamata espressamente la disposizione dell'atto costitutivo che prescrive detta autorizzazione, incidendo tale clausola solo sulla efficacia del contratto validamente concluso dal socio accomandatario.