(massima n. 1)
Con riguardo a societā in accomandita semplice, l'art. 2320 c.c., facendo divieto al socio accomandante non soltanto del compimento di atti di amministrazione o di conclusione di affari in nome della societā stessa, ma anche di semplici trattative, si impronta alla ratio di precludere al detto socio qualsiasi ingerenza nell'attivitā sociale, con la conseguenza che la violazione di tale divieto, non č riducibile all'ipotesi della attivitā del falsus procurator, con la mera conseguenza dell'irrilevanza di questa rispetto alla societā, ma rileva come comportamento potenzialmente idoneo a determinare un mutamento del tipo sociale e, quindi, dannoso rispetto alla gestione sociale ed alla posizione di preminenza del socio accomandatario.