(massima n. 1)
Per «determinate operazioni», a norma dell'art. 2320, secondo comma, s'intendono o singole operazioni o categorie della medesima operazione, e sempre che le operazioni indicate consentano di essere individuate con precisione nella loro effettiva portata. Deve pertanto ritenersi legittima la previsione statutaria della previa autorizzazione da parte dell'accomandante per la contrazione di mutui eccedenti una somma predeterminata e non invece la medesima previsione contemplante genericamente gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o le obbligazioni eccedenti una determinata somma.