(massima n. 1)
Nella societą in accomandita semplice, l'art. 2320 c.c., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle societą senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilitą limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la societą eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la societą medesima lo ha ratificato.