(massima n. 1)
La prestazione di garanzia in favore di una societą in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della societą in accomandita semplice - con l'assunzione della responsabilitą illimitata, a norma dell'art. 2320 c.c., e la conseguente estensione al socio del fallimento della societą, ai sensi dell'art. 147 della legge fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della societą.