(massima n. 1)
Il consenso degli altri soci all'attività concorrenziale del singolo socio, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2301 c.c., integrando rinuncia ad un diritto disponibile, opera a prescindere dalle ragioni che lo abbiano determinato, resta fermo nonostante eventuali ripensamenti successivi e può essere espresso anche tacitamente, per facta concludentia. (Nella specie, collaborazione professionale prestata per il buon esito dell'iniziativa imprenditoriale del socio).