(massima n. 1)
In tema di liquidazione della quota del socio receduto da societą di persone (nella specie, societą in nome collettivo), l'art. 2289, terzo comma, c.c., nel porre a favore e a carico di detto socio rispettivamente gli utili e le perdite inerenti ad «operazioni in corso» alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni gią esistenti a quella data. Esso, pertanto, trova applicazione con riguardo alle somme versate dalla societą in base a condono fiscale attinente a violazioni commesse precedentemente al recesso, anche se richiesto in epoca successiva sempre che non siano in discussione la sussistenza della violazione ed il carattere vantaggioso della definizione agevolata in quanto la relativa istanza e gli ulteriori adempimenti connessi sono rivolti ad estinguere un debito gią sorto.