(massima n. 1)
Il termine di trenta giorni, entro il quale, a norma dell'art. 2287 c.c., il socio escluso dalla società può fare opposizione davanti al tribunale, è disponibile (siccome inserito in una materia altrettanto disponibile, ai sensi dell'art. 2968 c.c.) ed è incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale, la cui instaurazione presuppone il necessario espletamento delle formalità inerenti alla nomina degli arbitri secondo termini appropriati e necessariamente più lunghi del suddetto. Pertanto, la stipulazione tra i soci di una società in nome collettivo di una clausola compromissoria, per la decisione anche delle controversie derivanti dal provvedimento sociale di esclusione dalla società, nel sostituire al giudizio ordinario di opposizione (previsto dall'art. 2287 c.c.) un giudizio arbitrale, comporta il superamento e l'eliminazione del termine di decadenza previsto da detta disposizione per l'inizio dell'azione davanti al tribunale.