(massima n. 1)
Ai fini della esclusione del socio di società di persone, l'art. 2287 c.c. non prevede la convocazione dell'assemblea dei soci, ma stabilisce soltanto che tale esclusione deve essere deliberata «dalla maggioranza dei soci, non comprendendosi nel numero di questi il socio da escludere». Pertanto la legittimità della delibera di esclusione prescinde non solo dalla convocazione dell'assemblea, ma anche dalla preventiva convocazione del socio, che ha soltanto il diritto di ricevere comunicazione della deliberazione stessa al fine di poter proporre opposizione.