(massima n. 1)
In ipotesi di recesso da società semplice (e connessa cessione della quota sociale da parte del socio uscente ai soci restanti), salvo che ciò non sia esplicitamente convenuto in sede pattizia, non può ritenersi connaturale alla prestazione dovuta dal receduto l'obbligo, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro delle imprese, atteso che l'annotazione del proprio nome dal registro delle imprese, atteso che l'annotazione della residuale compagine sociale corrisponde all'interesse sia dei soci rimasti (per evitare che fi receduto continui ad impegnare la società nei confronti dei terzi), sia del receduto (per evitare la responsabilità che gli residuerebbero in ordine alle obbligazioni successivamente contratte dalla società) e che perciò tanto gli uni quanto l'altro potrebbero richiedere tale annotazione; ne consegue che l'omessa annotazione non può fondare una richiesta di risoluzione del contratto di cessione della quota sociale per inadempimento, non potendosi configurare a carico del socio receduto alcun inadempimento né alcuna violazione dei doveri di diligenza e buona fede previsti dagli artt. 1176, 1366 e 1375 c.c. e tenuto conto, tra l'altro, che l'art. 2300 c.c. pone a carico degli amministratori l'obbligo di dare pubblicità alle modificazioni statutarie e agli altri fatti relativi alla vita sociale di cui è obbligatoria l'iscrizione, onde un tale obbligo non potrebbe fare capo al socio receduto, che ha perso il potere di gestione, essendo divenuto ormai estraneo alla società.