(massima n. 2)
Il dissidio tra i soci, benché non annoverato espressamente dall'art. 2272 c.c. tra le cause di scioglimento delle società personali, può risolversi in quella generale contemplata dal n. 2 del citato articolo, quando il conflitto tra i soci sia tale da rendere «impossibile» il conseguimento dell'oggetto sociale. Tuttavia non può considerarsi tale il conflitto causato da «gravi inadempienze» di uno dei soci, dal momento che in detta ipotesi i contrasti tra i soci possono essere eliminati estromettendo quello inadempiente a norma dell'art. 2286 c.c.