(massima n. 1)
Ai fini della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato - che č il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione - i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente alle esigenze del coniuge beneficiario.