(massima n. 1)
Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una societā di fatto, commesso nell'ambito dell'attivitā della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della societā, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilitā del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell'altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci. Tale principio conserva validitā anche nella ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione (per non aver commesso il fatto) nei confronti di uno dei soci, in quanto, operando le statuizioni del giudice penale e di quello civile su piani diversi, l'assoluzione non esclude che la societā ed i soci, cui, congiuntamente ed unitariamente č imputato dall'ordinamento l'evento dannoso, ne rispondano civilmente di fronte ai terzi: in tal caso, nei rapporti interni, le conseguenze che da tale affermazione di responsabilitā derivano si ripartiscono tra i soci secondo il criterio della partecipazione di ciascuno alle sorti dell'attivitā collettiva.