(massima n. 1)
Il principio secondo il quale le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei confronti della societą, anche se di persone (attesane la indiscutibile qualitą di soggetto di diritto, quantunque sfornito di personalitą giuridica) si applica anche al caso (come quello di specie) di azione promossa dall'ex socio per conseguire la quota di partecipazione ad utili inerenti ad operazioni in corso alla data di cessazione del singolo rapporto sociale, o che siano stati accertati dopo quella data, ma siano riferibili ad operazioni precedenti.