(massima n. 1)
A norma dell'art. 156 c.c., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparitą economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza č dato dalle potenzialitą economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualitą delle esigenze e l'entitą delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.