(massima n. 1)
Gli studi professionali in genere, ed in particolare quelli in cui venga esercitata l'attivitą medica (nella specie, odontoiatrica), possono anche essere organizzati sotto forma di azienda c.d. professionale tutte le volte in cui, al profilo personale dell'attivitą svolta, si affianchino un'organizzazione di mezzi e strutture diagnostico-terapeutiche, un numero di titolari e di dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attivitą medica tali che il fattore organizzativo e l'entitą dei mezzi impiegati sovrasti l'attivitą professionale del (dei) titolare (i), o quantomeno si ponga, rispetto ad essa, come entitą giuridica dotata di una propria autonomia strutturale e funzionale che, seppur non separata dall'attivitą dei titolari, assume una rilevanza economica tale da essere suscettibile di una propria valutazione e divenire, per sé stessa, oggetto di possibile contrattazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 2238, 2082, 2112, 2555 c.c. (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C., qualificata la cessione di uno studio dentistico come contratto di cessione di azienda, specie con riferimento agli adempimenti, convenuti inter partes, di cui all'art. 36 della legge 392/78, ha poi confermato l'annullamento per dolo del contratto di cessione pronunciata dal giudice di merito per aver taciuto i cedenti una serie di fatti e circostanze decisive nella formazione del consenso dei cessionari).